Art. 134 (Nomina dei difensori di fiducia) Quando la legge prevede la nomina di un difensore, senza esigere forme particolari, la nomina puo' farsi dalla parte interessata in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorita' giudiziaria o ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta o ricevere la nomina del difensore di fiducia, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 80.