(Codice di procedura penale-art. 134)
 
                              Art. 134 
 
                  (Nomina dei difensori di fiducia) 
 
  Quando la legge prevede la nomina di un  difensore,  senza  esigere
forme particolari, la nomina puo' farsi dalla  parte  interessata  in
qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorita' giudiziaria o
ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente o  per
mezzo  di  procuratore  speciale  nella  cancelleria   o   segreteria
dell'ufficio  giudiziario  procedente  o  con  lettera   raccomandata
diretta alla stessa cancelleria o segreteria. 
 
  Costituisce grave infrazione  disciplinare  per  gli  ufficiali  ed
agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e  per  tutti  i
dipendenti dall'Amministrazione degli istituti di  prevenzione  e  di
pena dare consigli sulla scelta o ricevere la nomina del difensore di
fiducia, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 80.