(Codice di procedura penale-art. 135)
 
                              Art. 135 
 
          (Colloqui del difensore con l'imputato detenuto) 
 
  Durante   l'istruzione   formale,   quando   sono   terminati   gli
interrogatori, il giudice puo' autorizzare il difensore  a  conferire
con  l'imputato  detenuto.  Dopo  il  deposito  degli  atti  a  norma
dell'articolo 372, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore  o
richiesta dal pubblico ministero, il  difensore  puo'  conferire  con
l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.