Art. 135 (Colloqui del difensore con l'imputato detenuto) Durante l'istruzione formale, quando sono terminati gli interrogatori, il giudice puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato detenuto. Dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.