Art. 136 (Procuratori speciali per determinati atti) Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, non puo' giovarsi di tale facolta' l'imputato che si e' sottratto all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura o di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero all'applicazione di misure di sicurezza detentive o che si trova all'estero per essere uscito illegittimamente dal territorio dello Stato. Il mandato speciale deve a pena d'inammissibilita' essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato e' unito agli atti. Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo e' richiesto dalla legge.