(Codice di procedura penale-art. 136)
 
                              Art. 136 
 
             (Procuratori speciali per determinati atti) 
 
  Quando la legge consente che un atto del  procedimento  penale  sia
compiuto per mezzo di un procuratore speciale, non puo'  giovarsi  di
tale facolta' l'imputato che si e'  sottratto  all'esecuzione  di  un
mandato o di un ordine di cattura o di una  sentenza  di  condanna  a
pena  detentiva  ovvero  all'applicazione  di  misure  di   sicurezza
detentive   o   che   si   trova   all'estero   per   essere   uscito
illegittimamente dal territorio dello Stato. 
 
  Il  mandato  speciale  deve  a   pena   d'inammissibilita'   essere
rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata  autenticata,  e
deve contenere, oltre le indicazioni  che  la  legge  particolarmente
richiede, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferito  e  dei
fatti ai quali si riferisce. Il mandato e' unito agli atti. 
 
  Per  le  pubbliche  Amministrazioni  basta  che  il   mandato   sia
sottoscritto dal capo dell'Amministrazione  nella  circoscrizione  in
cui si fa l'istruzione o  il  giudizio,  e  sia  munito  del  sigillo
dell'ufficio. 
 
  Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti  compiuti  nell'interesse
altrui senza mandato speciale nei casi in  cui  questo  e'  richiesto
dalla legge.