Art. 112. (Art. 112 e 113 T. U. 1926). E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.. E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente. L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.