(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
                    (Art. 112 e 113 T. U. 1926). 
 
  E' vietato  fabbricare,  introdurre  nel  territorio  dello  Stato,
acquistare, detenere, esportare, allo  scopo  di  farne  commercio  o
distribuzione, o mettere in circolazione scritti,  disegni,  immagini
od altri  oggetti  di  qualsiasi  specie  contrari  agli  ordinamenti
politici, sociali od economici costituiti nello Stato  o  lesivi  del
prestigio dello Stato o dell'Autorita'  o  offensivi  del  sentimento
nazionale, del pudore o della  pubblica  decenza,  o  che  divulgano,
anche in modo indiretto o simulato o  sotto  pretesto  terapeutico  o
scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare
l'aborto  o  che  illustrano  l'impiego  dei  mezzi  stessi   o   che
forniscono, comunque, indicazioni  sul  modo  di  procurarseli  o  di
servirsene.. 
 
  E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli  oggetti
predetti o distribuirli o esporli pubblicamente. 
 
  L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il
sequestro in via  amministrativa  dei  predetti  scritti,  disegni  e
oggetti figurati.