(Testo-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18). 
 
  Il prefetto della Provincia ha facolta' di inviare  un  commissario
per procedere, di ufficio ed a spese del  Comune,  all'organizzazione
dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo
regolamento, quando a cio' non siasi provveduto entro il  termine  di
sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile  1929,  n.
927, o, a giudizio insindacabile dello  stesso  prefetto,  non  siasi
provveduto in modo idoneo.