Art. 89. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18). Il prefetto della Provincia ha facolta' di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a cio' non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.