(Testo-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19). 
 
  Oltre alle norme che  potranno  essere  stabilite  nei  regolamenti
comunali di cui all'art. 73, il Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  puo'  disporre,  per  determinate   localita',   particolari
limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci  fuori
dei mercati.