Art. 90. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19). Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre, per determinate localita', particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.