(Testo unico-art. 63)
                              Art. 63. 
 
(Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2°  e
3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°,
R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°,  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre
1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n.  1851  -
Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135  -  Art.
3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678  -  Art.  1,  R.  decreto  16
                       febbraio 1933, n. 261). 
 
  Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella  A,
e per gli Istituti superiori di scienze economiche e  commerciali,  i
ruoli organici dei posti  di  professore  delle  singole  Facolta'  e
Scuole sono determinati dall'annessa tabella D. 
  In aggiunta ai posti di ruolo assegnati  alle  singole  Facolta'  o
Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini  della
tabella D, e' consentito istituire con  decreto  Reale  altri  posti,
anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i  relativi
mezzi  siano  forniti  da  Enti  o  da  privati   mediante   regolari
convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori,  da
approvarsi con lo stesso decreto Reale.  I  professori  titolari  dei
posti  cosi'  istituiti  hanno  trattamento  giuridico  ed  economico
identico a quello degli altri professori titolari. 
  Con decreto Reale,  su  conforme  parere  del  Consiglio  superiore
dell'educazione  nazionale,  potranno  apportarsi  modificazioni   al
riparto dei posti tra i ruoli organici di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, in relazione alle norme contenute  negli  articoli
18  e  20,  ed  a  mutamenti  verificatisi  nella  situazione   degli
insegnamenti o  degli  studi.  Per  le  Universita'  e  gli  Istituti
superiori di cui alla tabella  A,  le  modificazioni  potranno  anche
riguardare il riparto dei posti  di  ruolo  fra  piu'  Universita'  o
Istituti;  per  gli  Istituti  superiori  di  scienze  economiche   e
commerciali le modificazioni potranno invece essere  effettuate  solo
nell'ambito di ciascun Istituto.