Art. 63. (Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261). Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facolta' e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D. In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facolta' o Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini della tabella D, e' consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti cosi' istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari. Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra piu' Universita' o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto.