(Testo unico-art. 64)
                              Art. 64. 
 
     (Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102). 
 
  Per le Universita' e gli Istituti di cui alla  tabella  B,  esclusi
gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali,  i  ruoli
organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola  sono
determinati    nella    convenzione    relativa    al    mantenimento
dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale  da
assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.