Art. 65. (Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti. Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81. I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.