(Testo unico-art. 65)
                              Art. 65. 
 
(Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618  -  Art.
5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art.  4,
commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede  con
nuove nomine o con trasferimenti. 
  Salvo il disposto del comma  successivo,  spetta  alla  Facolta'  o
Scuola di deliberare sul modo  di  provvedere  stabilmente  ai  posti
disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre
il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso,
non oltre il 15 novembre nei casi di  trasferimento  o  di  nomina  a
norma dell'art. 81. 
  I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto  superiore
di scienze economiche e commerciali sono riservati agli  insegnamenti
di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari  non  possono
essere coperti da professori di ruolo se non  quando,  con  le  norme
dell'art. 63, comma secondo, per dotazione  speciale  di  Enti  o  di
privati  e  senza  aggravio  per   lo   Stato,   sia   istituito   un
corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.