Art. 66. (Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.