(Testo unico-art. 66)
                              Art. 66. 
 
(Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole  Facolta'  e
Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo
venti giorni dalla data del provvedimento  in  virtu'  del  quale  il
titolare  e'  trasferito  altrove  o  cessa   per   qualsiasi   causa
dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.