Art. 67. (Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Nessun posto di ruolo puo' essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Trascorso tale periodo senza che le Facolta' o le Scuole abbiano provveduto, il Ministro, udito il Consiglio superiore per la designazione della cattedra da coprirsi, procede alla nomina del titolare, sulla proposta di una Commissione nominata e composta secondo l'art. 70.