(Testo unico-art. 67)
                              Art. 67. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Nessun posto di ruolo puo' essere lasciato vacante per  un  periodo
superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi  da  valutarsi  dal
Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 
  Trascorso tale periodo senza che le Facolta' o  le  Scuole  abbiano
provveduto,  il  Ministro,  udito  il  Consiglio  superiore  per   la
designazione della cattedra da  coprirsi,  procede  alla  nomina  del
titolare, sulla proposta  di  una  Commissione  nominata  e  composta
secondo l'art. 70.