(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 104)
                              Art. 104. 
                    (Inizio della liquidazione). 
 
  Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato
e sentito il comitato dei creditori, se  questo  e'  stato  nominato,
alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le
esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo  sia
stato autorizzato. 
  Il curatore  puo'  essere  autorizzato  con  decreto  motivato  dal
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle
vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.