(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 105)
                              Art. 105. 
                        (Norme applicabili). 
 
  Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile relative  al  processo
di esecuzione,  in  quanto  compatibili  con  le  disposizioni  delle
sezioni seguenti.