Art. 136.
(Navi e galleggianti).
Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto
per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad
altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi
alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio
marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non
sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a
qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque
marittime o interne.