(Codice della navigazione-art. 136)
                              Art. 136. 
                       (Navi e galleggianti). 
 
  Per nave si intende qualsiasi costruzione  destinata  al  trasporto
per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca,  di  diporto,  o  ad
altro scopo. 
 
  Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le  navi
alturiere;  sono  minori  le  navi  costiere,  quelle  del   servizio
marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. 
 
  Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto  non
sia diversamente disposto, anche ai  galleggianti  mobili  adibiti  a
qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in  acque
marittime o interne.