(Codice della navigazione-art. 137)
                              Art. 137. 
              (Ammissione delle navi alla navigazione). 
 
  Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte  nelle  matricole  o
nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme
previste dal presente codice. 
 
  Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le  navi  che
rispondono  ai  prescritti   requisiti   di   individuazione   e   di
nazionalita'. 
 
  Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti  di  legge
le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza,  dal  nome  o
dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.