(Codice della navigazione-art. 138)
                              Art. 138. 
                       (Stazzatura nel Regno). 
 
  Salve le eccezioni stabilite da leggi e  regolamenti  speciali,  la
stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel  Regno  dal  Registro
italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a
mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori  abilitati  a
norma del regolamento. 
 
  Per la navigazione interna il  Registro  italiano  navale  provvede
alla  stazzatura  delle  navi  per  le  quali  e'   obbligatoria   la
classificazione.   Negli   altri   casi   provvedono    l'ispettorato
compartimentale  o  gli  altri  organi  stabiliti  da  leggi   e   da
regolamenti speciali. 
 
  La stazzatura e' eseguita secondo le norme  stabilite  da  leggi  e
regolamenti speciali. 
 
  Eseguita la stazzatura, il  certificato  di  stazza  e'  depositato
presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.