Art. 138.
(Stazzatura nel Regno).
Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la
stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro
italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a
mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a
norma del regolamento.
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede
alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la
classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato
compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da
regolamenti speciali.
La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e
regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato
presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.