Art. 140.
(Nome delle navi maggiori).
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia'
registrato in qualsiasi matricola del Regno.
L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti
all'approvazione del ministro per le comunicazioni.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario
nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal
regolamento.