(Codice della navigazione-art. 140)
                              Art. 140. 
                     (Nome delle navi maggiori). 
 
  Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. 
 
  Il nome  deve  essere  diverso  e  dissimile  da  ogni  altro  gia'
registrato in qualsiasi matricola del Regno. 
 
  L'imposizione  e  il   cambiamento   del   nome   sono   sottoposti
all'approvazione del ministro per le comunicazioni. 
 
  Le   norme,   alle   quali   deve   attenersi    il    proprietario
nell'imposizione e nel  cambiamento  del  nome,  sono  stabilite  dal
regolamento.