Art. 141.
(Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti).
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni
altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico
di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche
da un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni
altro gia' registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle
quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.