(Codice della navigazione-art. 141)
                              Art. 141. 
        (Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti). 
 
  Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. 
 
  Le navi minori marittime  di  stazza  lorda  superiore  alle  dieci
tonnellate se a propulsione meccanica, o  alle  venticinque  in  ogni
altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio  pubblico
di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero,  anche
da un nome. 
 
  Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni
altro gia' registrato nella stessa  circoscrizione.  Le  norme,  alle
quali  deve  attenersi  il  proprietario   nell'imposizione   e   nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.