(Codice della navigazione-art. 142)
                              Art. 142. 
       (Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo). 
 
  Il nome o il numero della nave o del galleggiante  e  l'indicazione
del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo
nei modi stabiliti dal regolamento.