(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 148)
                              Art. 148. 
                            (Definizione) 
 
 
  Sono  considerati   lavoratori   portuali,   agli   effetti   delle
disposizioni del codice e del presente regolamento, tutte le  persone
addette alle operazioni portuali e  alle  altre  operazioni  indicate
dalle singole  tariffe,  salve  le  eccezioni  previste  nei  decreti
istitutivi degli uffici del lavoro portuale  o  nel  decreto  di  cui
all'articolo 146.