(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 151)
                              Art. 151. 
                      (Contenuto dei registri) 
 
 
  I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere  la
fotografia, indicano per ogni lavoratore: 
    1) il numero d'ordine e la data di iscrizione; 
    2) le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza; 
    3) il grado di istruzione; 
    4) l'iscrizione nelle liste di leva; 
    5) l'esito di leva; 
    6) ogni indicazione relativa al servizio militare e  al  servizio
eventualmente prestato nella marina mercantile; 
    7) le attestazioni di benemerenze militari e civili; 
    8) lo stato di famiglia; 
    9) gli infortuni sul lavoro; 
    10) lo stato di servizio; 
    11) le pene disciplinari; 
    12) le condanne per qualsiasi reato; 
    13) la data e il motivo della cancellazione. 
  Oltre a quelle suindicate  si  fa  pure  sui  registri  ogni  altra
annotazione che sia ritenuta opportuna.