Art. 151. (Contenuto dei registri) I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore: 1) il numero d'ordine e la data di iscrizione; 2) le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza; 3) il grado di istruzione; 4) l'iscrizione nelle liste di leva; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile; 7) le attestazioni di benemerenze militari e civili; 8) lo stato di famiglia; 9) gli infortuni sul lavoro; 10) lo stato di servizio; 11) le pene disciplinari; 12) le condanne per qualsiasi reato; 13) la data e il motivo della cancellazione. Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.