Art. 152. (Requisiti per l'iscrizione nei registri) Per ottenere l'iscrizione ne registri, di cui all'articolo 150, sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo dei compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio; 3) da un medico designato dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.