(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 152)
                              Art. 152. 
              (Requisiti per l'iscrizione nei registri) 
 
 
  Per ottenere l'iscrizione ne registri,  di  cui  all'articolo  150,
sono necessari i seguenti requisiti: 
    1) eta' non inferiore a diciotto e non superiore  a  trentacinque
anni,  salve  le  particolari  agevolazioni  previste   dalle   leggi
speciali; 
    2) cittadinanza italiana; 
    3) sana e robusta costituzione fisica, accertata  dal  medico  di
porto o, in  sua  assenza,  da  un  medico  designato  dal  capo  dei
compartimento; 
    4) non essere stato condannato per un delitto punibile  con  pena
non inferiore nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione,  oppure  per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta  la
riabilitazione; 
    5) buona condotta morale e civile 6) residenza nel comune nel cui
territorio e' il porto o l'approdo nel  quale  l'interessato  intende
svolgere la sua attivita' o in un comune vicino. 
  Contro le risultanze della visita sanitaria di  cui  al  n.  3  del
precedente comma e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data
di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad  una  commissione
istituita presso l'ufficio di porto e composta: 
    1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 
    2) da un medico designato dal medico provinciale  competente  per
territorio; 
    3)  da  un  medico  designato  dell'istituto  nazionale  per   la
previdenza sociale. 
  Le designazioni di cui al precedente comma non possono  cadere  sul
sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.