Art. 153. (Ammissione fra i lavoratori portuali) Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la commissione del lavoro portuale propone al ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli e il numero dei posti da attribuire per concorso. Il bando di concorso e' reso pubblico, mediante manifesto, a cura dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. L'aspirante deve fare domanda all'autorita' indicata nel comma precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e degli eventuali titoli di preferenza.