Art. 154. (Graduatoria dei lavoratori da iscrivere) Il consiglio o la commissione del lavoro portuale forma la graduatoria, valutando i titoli sulla base dei criteri di massima predisposti dal ministro per la marina mercantile. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la graduatoria e ne ordina la pubblicazione nell'albo dell'ufficio di porto. Contro la graduatoria e' ammesso entro trenta giorni dalla pubblicazione ricorso al capo del compartimento. Il capo del compartimento decide su tali ricorsi e in base alle decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria. Coloro che secondo la graduatoria sono compresi nel numero dei posti da coprire vengono iscritti nei registri dei lavoratori portuali.