(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 154)
                              Art. 154. 
              (Graduatoria dei lavoratori da iscrivere) 
 
 
  Il  consiglio  o  la  commissione  del  lavoro  portuale  forma  la
graduatoria, valutando i titoli sulla base  dei  criteri  di  massima
predisposti dal ministro per la marina mercantile. 
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la
graduatoria e ne ordina la pubblicazione  nell'albo  dell'ufficio  di
porto. 
  Contro  la  graduatoria  e'  ammesso  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione ricorso al capo del compartimento. 
  Il capo del compartimento decide su tali ricorsi  e  in  base  alle
decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria. 
  Coloro che secondo la graduatoria  sono  compresi  nel  numero  dei
posti  da  coprire  vengono  iscritti  nei  registri  dei  lavoratori
portuali.