Art. 155. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al lavoratore dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150. Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalita', il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza. In caso di perdita o di distruzione del libretto l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale ne rilascia un duplicato, facendone menzione nel nuovo libretto. Se il libretto sanitario e' in seguito ritrovato, la predetta autorita' lo ritira e lo annulla, annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto viene pure rilasciato, allorche' il precedente sia reso inservibile; in tal caso il vecchio libretto viene annullato.