(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 155)
                              Art. 155. 
                     (Libretto di ricognizione) 
 
 
  Il libretto di ricognizione,  conforme  al  modello  approvato  dal
ministro per  la  marina  mercantile,  e'  rilasciato  al  lavoratore
dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale  all'atto
dell'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150. 
  Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e  la
data di iscrizione nel registro, le generalita', il luogo e  la  data
di nascita,  la  residenza,  lo  stato  civile,  la  categoria  e  la
compagnia o il gruppo di appartenenza. 
  In caso di  perdita  o  di  distruzione  del  libretto  l'autorita'
preposta  alla  disciplina  del  lavoro  portuale  ne   rilascia   un
duplicato, facendone menzione nel nuovo libretto. 
  Se il libretto sanitario  e'  in  seguito  ritrovato,  la  predetta
autorita'  lo  ritira  e   lo   annulla,   annotandovi   la   ragione
dell'annullamento. 
  Un nuovo libretto viene pure rilasciato,  allorche'  il  precedente
sia  reso  inservibile;  in  tal  caso  il  vecchio  libretto   viene
annullato.