Art. 156. (Cancellazione dai registri) Oltre che nei casi previsti dal codice o da leggi speciali, il lavoratore e' cancellato dai registri: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 3) per avere raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro senza giustificato motivo piu' di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6 dell'articolo 152. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili. L'inabilita' di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo e' accertata da una, commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta: 1) dal medico di porto di ruolo, presidente; 2) da un medico designato dall'istituto nazionale per la previdenza sociale; 3) da un medico designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Contro le risultanze della, visita sanitaria di cui al precedente comma e' ammesso ricorso, entro sessanta, giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il ministero della marina marcantile e composta: 1) dal capo del servizio competente del ministero della marina mercantile, presidente; 2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, appartenente all'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 3) da due medici designati, rispettivamente, dall'istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 4) da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente. Le designazioni di cui ai nn. 2 a 4 del precedente comma non possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato. Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.