(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 157)
                              Art. 157. 
                      (Passaggio di categoria) 
 
 
  Nessun lavoratore puo' essere temporaneamente adibito a  lavori  di
una categoria, diversa da quella nei cui registri  trovasi  iscritto,
senza autorizzazione  dell'autorita'  preposta  alla  disciplina  del
lavoro portuale. 
  Nei casi in cui il personale di una  categoria  sia  esuberante  in
rapporto all'entita' del traffico, la predetta autorita'  procede  al
trasferimento definitivo dei lavoratori eccedenti  il  fabbisogno  in
altre categorie affini in cui si riscontri deficienza di personale  e
per le quali i lavoratori abbiano la capacita' tecnica necessaria. 
  I criteri per tale passaggio sono fissati dall'autorita'  predetta,
sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.