(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 158)
                              Art. 158. 
                        (Riduzione dei ruoli) 
 
 
  Qualora il personale iscritto nei registri  divenga  esuberante  in
rapporto  all'entita'  del  traffico,   l'autorita'   preposta   alla
disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140,  sentito  il
consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo'  procedere  alla
graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine: 
    1) coloro che ne facciano domanda; 
    2) coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi; 
    3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro; 
    4) coloro che per condizioni economiche possono  risentire  minor
danno dalla cancellazione; 
    5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor  numero
di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da  data  piu'
recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.