Art. 158. (Riduzione dei ruoli) Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entita' del traffico, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo' procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine: 1) coloro che ne facciano domanda; 2) coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi; 3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro; 4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione; 5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data piu' recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.