Art. 159. (Doveri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali devono: 1) presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro; 2) portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non farsi sostituire da altri nel lavoro; 4) notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilita'; 5) non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.