(Allegato - art. 79)
                              Art. 79. 
  (Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali) 
 
  Chi  guida  veicoli  o  conduce  animali  deve  essere  idoneo  per
condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto: 
    a) anni quattordici per guidare  veicoli  a  trazione  animale  o
condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o
qualsiasi moltitudine di bestie; 
    b) anni quindici per guidare ciclomotori; 
    c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino  a  125
cmc.; 
    d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi  da  quelli
indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. 
che trasportino altre persone oltre al conducente; 
    e) anni ventuno per guidare  autoveicoli  o  motoveicoli  ad  uso
pubblico. 
  Per guidare autoveicoli per  i  quali  e'  prescritto  che  vengano
adibiti due conducenti a  termini  dell'art.  124  ovvero  autocarri,
autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di  persone  o  autobus,
occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli  anni
sessanta. 
  Chiunque affida la guida di veicoli o  la  condotta  di  animali  a
persone che non si trovano nelle condizioni  richieste  dal  presente
articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, e'
punito con l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
diecimila a lire quarantamila. 
  Chiunque guida ciclomotori senza avere compiuto gli  anni  quindici
e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. 
  Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per
motoveicoli della categoria  A,  prevista  dall'art.  80,  che  guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm., ovvero motoveicoli  di
cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino  altre  persone  oltre  al
conducente, e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a  lire
ventimila. 
  Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D guida
autobus, avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente
per autoveicoli della categoria E guida autoveicoli per  i  quali  e'
prescritto  che  vengano  adibiti  due  conducenti  o   autotreni   o
autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver  compiuto  gli
anni ventuno o avendo superato  gli  anni  sessanta,  e'  punito  con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire  diecimila  a  lire
quarantamila. 
  La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente  per
autoveicoli della  categoria  B  o  C,  guida  autocarri  adibiti  al
trasporto di persone senza aver compiuto gli anni  ventuno  o  avendo
superato gli anni sessanta.