Art. 80. (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli) Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla Prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg.; B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg.; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg.; C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg., e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente e' abilitato quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che gia' lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B. La patente e' ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' soltanto ad uso privato. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni Prefettura previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata. Il titolare di patente di guida deve comunicare ad una Prefettura, nel termine di dieci giorni, ogni trasferimento di residenza perche' venga annotato sulla patente. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata alla Prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere l'annotazione del trasferimento di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.