(Allegato - art. 80)
                              Art. 80. 
          (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli) 
 
  Non si  possono  guidare  autoveicoli  e  motoveicoli  senza  avere
ottenuto la patente di guida rilasciata dalla  Prefettura  nella  cui
circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente. 
  La patente puo' abilitare alla guida delle  seguenti  categorie  di
veicoli: 
    A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg.; 
    B) autocarri e autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici, di peso complessivo  a  pieno  carico  fino  a  3500  kg.;
autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti
un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a  vuoto  superiore  a  400
kg.; 
    C) autocarri,  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg., e
trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; 
    D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; 
    E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali
il conducente e' abilitato quando trainano un rimorchio che  non  sia
leggero,  autosnodati  quando  il  conducente   sia   abilitato   per
autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; 
    F) motocicli,  motocarrozzette  ed  autovetture  per  mutilati  o
minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'. 
  I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a  pieno  carico
fino a 750 kg. 
  I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario  prescrivere
adattamenti dei veicoli possono  ottenere  soltanto  la  patente  per
autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora  pero'  non  sia
necessario prescrivere adattamenti, possono  ottenere,  sempre  quali
mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato per autoveicoli
e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle
motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. 
  Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle  categorie
C e D soltanto coloro  che  gia'  lo  siano  per  autoveicoli  e  per
motoveicoli della categoria B. 
  La patente e' ad uso privato o ad  uso  pubblico;  la  patente  per
autoveicoli e motoveicoli  della  categoria  F  e'  soltanto  ad  uso
privato. 
  La validita' della patente puo' essere estesa  da  ogni  Prefettura
previo  accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  ed   esame
integrativo, a categorie di veicoli  diverse  o  ad  uso  diverso  da
quello per il quale e' stata rilasciata. 
  Il titolare di patente di guida deve comunicare ad una  Prefettura,
nel termine di dieci giorni, ogni trasferimento di residenza  perche'
venga annotato sulla patente. 
  Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito  della
patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda  da
lire diecimila a lire quarantamila. 
  Le pene sono ridotte di un terzo per chi  guida  motoveicoli  della
categoria A ad uso privato. 
  Il titolare di  patente  di  guida  che  omette  di  comunicare  il
trasferimento di  residenza  nel  termine  stabilito  e'  punito  con
l'ammenda da  lire  quattromila  a  lire  diecimila.  La  patente  e'
ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata
alla Prefettura presso  la  quale  l'interessato  dichiara  di  voler
chiedere  l'annotazione  del  trasferimento  di   residenza   ed   e'
restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.