(Allegato - art. 81)
                              Art. 81. 
        (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida) 
 
  Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di  guida
chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica  o
minorazione anatomica o funzionale  che  impedisca  di  condurre  con
assoluta   sicurezza   autoveicoli   e   motoveicoli.   Il   relativo
accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da  un
ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene  o  da  un
ispettore sanitario  delle  Ferrovie  dello  Stato  o  da  un  medico
militare e deve risultare da certificato di data non anteriore a  tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. 
  Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art.  80,
quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche  e'
effettuato da commissioni mediche provinciali. 
  Nel regolamento saranno stabiliti i  requisiti  fisici  e  psichici
necessari per conseguire  le  patenti  di  guida  e  la  conferma  di
validita' delle medesime sia in relazione alle diverse  patenti,  sia
in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli
usi, nonche' le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che
non impediscono il rilascio  ai  mutilati  o  minorati  fisici  della
patente per autoveicoli o  motoveicoli  della  categoria  F  o  delle
categorie A e  B  ad  uso  privato,  nonche'  la  composizione  delle
Commissioni provinciali previste dal precedente comma.