Art. 82. (Requisiti morali per la patente di guida) Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente puo' essere negata dal Prefetto alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge. Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno. Qualora la patente sia stata revocata a termini dell'articolo 91, comma settimo, n. 4, non puo' essere rilasciata una nuova patente; se sia stata revocata a termini dell'art. 91, comma terzo, non puo' essere rilasciata una nuova patente se non siano trascorsi tre anni.