(Allegato - art. 84)
                              Art. 84. 
             (Scuole per conducenti di veicoli a motore) 
 
  Le scuole per conducenti di  veicoli  a  motore  sono  soggette  ad
autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua
vigilanza. 
  L'autorizzazione puo' essere rilasciata  a  chi  possiede  adeguata
capacita' finanziaria. 
  L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a  misure
amministrative di sicurezza personali o alle  misure  di  prevenzione
previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 
  L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art.
1 di detta legge. 
  La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica  e  deve
disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti
idonei dall'Amministrazione. 
  L'autorizzazione e' sospesa per  un  periodo  da  uno  a  tre  mesi
quando: 
    a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente; 
    b) il titolare non provveda alla  sostituzione  del  direttore  o
degli insegnanti o degli  istruttori  che  non  piano  piu'  ritenuti
idonei dall'Amministrazione; 
    c)  il  titolare  non  ottemperi  alle  disposizioni  date  dalla
Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. 
  L'autorizzazione e' revocata quando: 
    a) siano venuti meno  la  capacita'  finanziaria  o  i  requisiti
morali del titolare; 
    b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola; 
    c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. 
  Nel regolamento saranno stabiliti  i  requisiti  di  idoneita'  del
direttore, degli insegnanti  e  degli  istruttori  delle  scuole  per
conducenti; i programmi di esame per l'accertamento  della  idoneita'
tecnica degli insegnanti e  degli  istruttori,  le  prescrizioni  sui
locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata dei corsi. 
  Chiunque gestisce una scuola senza  autorizzazione  e'  punito  con
l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire  diecimila  a  lire
ventimila.