Art. 84. (Scuole per conducenti di veicoli a motore) Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a chi possiede adeguata capacita' finanziaria. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non piano piu' ritenuti idonei dall'Amministrazione; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione e' revocata quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria o i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola; c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneita' del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata dei corsi. Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.