Art. 85. (Esame di idoneita) Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere: a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F: 1) conoscenza, dalla segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra; 3) abilita' alla guida; c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria: 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie; 3) abilita' alla guida. L'esame previsto dalle lettere a), b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile; all'esame previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2) per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B e C, interviene un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia. L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti puo' svolgersi presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle lettere b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un insegnante della medesima. L'esame non puo' essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che non esistano le cause ostative indicate nell'art. 82, comma primo. Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.