(Allegato - art. 86)
                              Art. 86. 
(Patente  di  guida  per  macchine  agricole,  carrelli  e   macchine
                             operatrici) 
 
  Per  guidare  macchine   agricole,   carrelli,   nonche'   macchine
operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada,  occorre
aver ottenuto la patente di guida  con  le  norme  stabilite  per  la
patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame  di  idoneita'
previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b). 
  La patente puo' abilitare alla guida delle  seguenti  categorie  di
veicoli: 
    A) macchine agricole; 
    B) carrelli; 
    C) macchine operatrici. 
  Al titolare della patente di guida prevista dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo. 
  Chiunque guida macchine agricole, carrelli o  macchine  operatrici,
senza essere munito della patente, e' punito con  le  pene  stabilite
dall'art. 80, comma nono. 
  Chiunque  autorizzato  per  l'esercitazione  guida  senza  avere  a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista  di  patente  di
guida valida per la stessa categoria di veicoli,  e'  punito  con  le
pene stabilite dall'art. 80, comma nono. 
  Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo
a fianco, in funzione di istruttore,  persona  provvista  di  patente
valida per la stessa categoria di veicoli,  e'  punito  con  le  pene
stabilite dall'articolo 83, ultimo comma. Le stesse pene si applicano
alla persona che funge da istruttore.