(Allegato - art. 87)
                              Art. 87. 
                 (Validita' della patente di guida) 
 
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad  uso  pubblico
e' valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di
veicoli. 
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli  delle  categorie
B, C e D e' valida anche per le categorie rispettivamente elencate in
precedenza nell'articolo 80. 
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F
e'  valida  soltanto  per  la  guida  del  veicolo  ivi  indicato   e
specialmente  adattato  in  relazione   alla   mutilazione   o   alla
minorazione del titolare di essa. 
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A
e B rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la
guida dei veicoli ivi indicati. 
  La patente di guida per  macchine  agricole,  carrelli  e  macchine
operatrici  e'  valida  anche  per  la  guida  di  motoveicoli  della
categoria A ad uso privato. 
  Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un
autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali
la patente e'  valida,  ovvero  pur  guidando  veicolo  della  stessa
categoria in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a
meno che, in  questa  ultima  ipotesi,  guidi  un  autoveicolo  della
categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con  l'ammenda
da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di  patente
ad uso privato per  motoveicoli  della  categoria  A  e'  punito  con
l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila  a
lire ventimila. 
  Chiunque, munito di patente per  autoveicoli  e  motoveicoli  della
categoria  F,  guida  un  veicolo  diverso  da  quello   indicato   e
specialmente  adattato  in   relazione   alla   sua   mutilazione   o
minorazione, ovvero munito di patente per autoveicolo  o  motoveicoli
delle categorie A e B quale mutilato  o  minorato  fisico,  guida  un
autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito  con
l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila  a
lire ventimila. 
  Chiunque, munito di  patente  per  macchine  agricole,  carrelli  o
macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da  quella
per la quale la patente e' valida, e' punito con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.