Art. 88. (Durata e conferma della validita' della patente di guida) La patente di guida, ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a minorati o mutilati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni Prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all'art. 80, quarto comma, la visita viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 81, secondo comma. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.