(Allegato - art. 89)
                              Art. 89. 
                 (Revisione della patente di guida) 
 
  I Prefetti e gli Ispettorati della  motorizzazione  civile  possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita'
i  titolari  di  patente  di  guida  qualora  sorgano   dubbi   sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
della idoneita'.