Art. 89. (Revisione della patente di guida) I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.