(Allegato - art. 90)
                              Art. 90. 
          (Possesso del documento necessario per la guida) 
 
  Il conducente di ciclomotori deve avere con se'  un  documento  dal
quale possa rilevarsi l'eta'. 
  Il conducente di altri veicoli a  motore  deve  avere  con  se'  la
patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.