Art. 90. (Possesso del documento necessario per la guida) Il conducente di ciclomotori deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.