Art. 91. (Sospensione e revoca della patente di guida) La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente di guida puo' essere sospesa o, nei casi di maggiore gravita', revocata dal Prefetto nella ipotesi prevista dall'art. 82, secondo comma. Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo da due mesi ad un anno o, in caso di infrazioni commesse a breve distanza di tempo, la revoca permanente quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita'; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulla strada se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' e in corrispondenza delle curve o dei dossi o in caso di scarsa visibilita'; e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura con autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante se incrocia altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; h) divieto di guidare in stato di ebbrezza. Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo da sei mesi ad un anno quando il titolare, in caso di investimento di persona, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo massimo di due anni nei casi di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi. I provvedimenti prefettizi di cui ai commi precedenti sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto ed all'Ispettorato gli elementi necessari per la valutazione delle modalita' e delle circostanze di fatto relative all'investimento. La patente e' revocata permanentemente dal Prefetto: 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti; 2) quando intervenga una delle cause ostative al rilascio della patente previste dall'art. 82, comma primo; 3) quando il titolare, sottoposto all'esame di idoneita' ai sensi dell'art. 89, risulti non piu' idoneo; 4) quando il titolare in dipendenza dei fatti inerenti alla circolazione stradale sia stato condannato per omicidio colposo o lesioni personali colpose a pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a tre mesi. Nei casi previsti dal precedente comma, n. 2), qualora risulti che l'interessato sia munito di patente e nel caso previsto dallo stesso comma, n. 4), il cancelliere presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da notizia alla Prefettura. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto, e' subordinata a revisione a termini dell'art. 89. La sospensione e' annotata sulla patente. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la revoca o la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide sentito il Ministero dell'interno.