(Allegato - art. 91)
                              Art. 91. 
            (Sospensione e revoca della patente di guida) 
 
  La patente di guida e' sospesa dal  Prefetto  che  l'ha  rilasciata
quando il titolare non si presenti alla revisione disposta  ai  sensi
dell'art. 89. 
  La patente di guida puo' essere sospesa o,  nei  casi  di  maggiore
gravita', revocata dal Prefetto nella ipotesi prevista dall'art.  82,
secondo comma. 
  Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo  da
due mesi ad un anno  o,  in  caso  di  infrazioni  commesse  a  breve
distanza di tempo,  la  revoca  permanente  quando  il  titolare  sia
incorso in piu' violazioni delle  seguenti  norme  di  comportamento,
anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: 
    a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita'; 
    b) obbligo di fermarsi e di dare  la  precedenza  a  chi  circola
sulla strada se, fuori dei centri abitati, proviene da un  luogo  non
soggetto a pubblico passaggio; 
    c) obbligo di dare la precedenza a  chi  circola  su  strada  con
precedenza, ovvero, se le strade che  incrociano  sono  entrambe  con
precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza
a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; 
    d)  divieto  di  sorpasso  a  destra  o  in  prossimita'   e   in
corrispondenza  delle  curve  o  dei  dossi  o  in  caso  di   scarsa
visibilita'; 
    e) divieto di sorpasso  di  autotreni,  di  autoarticolati  e  di
autosnodati con autotreni la cui motrice non sia  un'autovettura  con
autoarticolati o con autosnodati; 
    f) obbligo di adoperare i  proiettori  a  luce  anabbagliante  se
incrocia altri veicoli; 
    g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati
apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; 
    h) divieto di guidare in stato di ebbrezza. 
  Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo  da
sei mesi ad un anno quando il titolare, in caso  di  investimento  di
persona, non abbia ottemperato all'obbligo  di  fermarsi  e  di  dare
l'assistenza occorrente alla persona investita. 
  Il Prefetto dispone la sospensione della  patente  per  un  periodo
massimo di due anni nei casi di investimento che  abbia  prodotto  la
morte o lesioni personali gravi. 
  I provvedimenti prefettizi di cui ai commi precedenti sono adottati
sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli  ufficiali  ed
agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire  al  Prefetto  ed
all'Ispettorato gli  elementi  necessari  per  la  valutazione  delle
modalita' e delle circostanze di fatto relative all'investimento. 
  La patente e' revocata permanentemente dal Prefetto: 
    1) quando il titolare non sia  piu'  in  possesso  dei  requisiti
fisici e psichici prescritti; 
    2) quando intervenga una delle cause ostative al  rilascio  della
patente previste dall'art. 82, comma primo; 
    3) quando il titolare, sottoposto all'esame di idoneita' ai sensi
dell'art. 89, risulti non piu' idoneo; 
    4) quando il titolare  in  dipendenza  dei  fatti  inerenti  alla
circolazione stradale sia stato condannato  per  omicidio  colposo  o
lesioni personali colpose a pena restrittiva della liberta' personale
non inferiore a tre mesi. 
  Nei casi previsti dal precedente comma, n. 2), qualora risulti  che
l'interessato sia munito di patente e nel caso previsto dallo  stesso
comma, n. 4), il cancelliere presso l'autorita'  giudiziaria  che  ha
emesso i relativi provvedimenti ne da notizia alla Prefettura. 
  La restituzione della patente sospesa ai  sensi  dei  commi  terzo,
quarto e quinto, e' subordinata a revisione a termini dell'art. 89. 
  La sospensione e' annotata sulla patente. 
  Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
per i trasporti, il quale, se la revoca o la  sospensione  sia  stata
disposta ai sensi del comma  secondo,  decide  sentito  il  Ministero
dell'interno.