Art. 80.
(Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli)
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere
ottenuto la patente di guida rilasciata dalla Prefettura nella cui
circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente.
La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di
veicoli:
A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;
B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg;
autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se
trainanti
un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;
C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e
trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali
il conducente e' abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia
leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per
autoveicoli appartenenti alle categorie C o D;
F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o
minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'.
I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico
fino a 750 kg.
I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere
adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per
autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia
necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali
mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai
motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati
tipi di essi.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie
C e D soltanto coloro che gia' lo siano per autoveicoli e per
motoveicoli della categoria B.
La patente e' ad uso privato o ad uso Pubblico; la patente per
autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' soltanto ad uso
privato.
La validita' della patente puo' essere estesa da ogni Prefettura,
previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame
integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da
quello per il quale e' stata rilasciata.
Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni,
comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il
Comune di residenza, il trasferimento di residenza perche' venga
annotato sulla patente.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della
patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da
lire diecimila a lire quarantamila.
Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della
categoria A ad uso privato.
Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il
trasferimento di residenza nel termine stabilito e punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente e'
ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata
alla Prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler
chiedere la annotazione del trasferimento di residenza ed e'
restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.