(Testo Unico circolazione stradale-art. 90)
                              Art. 90.
          (Possesso del documento necessario per la guida)

  Il  conducente  di  ciclomotori deve avere con se' un documento dal
quale possa rilevarsi l'eta'.
  Il  conducente  di  altri  veicoli  a  motore deve avere con se' la
patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.