(Allegato- art. 87)
                              Art. 87. 
 
  La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori  indagini,  rinvia
con  ordinanza  gli  atti  al  capo  dell'ufficio   giudiziario   cui
l'incolpato e' addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze
da chiarire e quali le prove da assumere, e assegnando il termine per
l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti. 
  Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal  presidente
della Commissione. 
  Avvenuta la restituzione degli atti, si deve  provvedere  ai  sensi
dell'art. 85. 
  La Commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di
prova, nel qual caso stabilisce  con  ordinanza  la  seduta,  dandone
avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo  comma  dell'art.
85.  all'incolpato,  che  puo'  assistervi  e  svolgere  le   proprie
deduzioni.