Art. 89. L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa, indennita' di missione. Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione. La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito su di essa; provvede il presidente della. Corte di appello.