(Allegato- art. 89)
                              Art. 89. 
 
  L'ufficiale giudiziario prosciolto ha  diritto  al  rimborso  delle
spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione  ed
alla relativa, indennita' di missione. 
  Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso  delle
spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  per   il   tempo   strettamente
indispensabile per prendere visione degli atti  del  procedimento  ed
estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto  nella
misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione. 
  La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta  entro
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  che   proscioglie
l'ufficiale giudiziario da ogni addebito  su  di  essa;  provvede  il
presidente della. Corte di appello.