Art. 94. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.