(Allegato- art. 94)
                              Art. 94. 
 
  Il procedimento disciplinare puo' essere  riaperto  se  l'ufficiale
giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova  o  i  figli
minorenni che possono avere  diritto  al  trattamento  di  quiescenza
adducano nuove prove tali da far ritenere  che  sia  applicabile  una
sanzione  minore  o  possa  essere  dichiarato   il   proscioglimento
dall'addebito. 
  La riapertura e' disposta dal Ministro su relazione  del  Direttore
generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento  si
svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87,  88,  davanti
alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma  del
secondo comma dell'art. 60. 
  Il Ministro, qualora non ritenga  di  disporre  la  riapertura  del
procedimento, provvede con decreto motivato, sentita  la  Commissione
di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.