(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 63)
                              Art. 63. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 34) 

 
  Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte
estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e  le  consegna
al presidente, il quale ne da' lettura ad alta voce e le passa ad  un
altro scrutatore. 
  Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di
loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun
candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. 
  Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad  una  scheda,  questa
dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54. 
  Il presidente conta, dopo lo spoglio,  il  numero  delle  schede  e
riscontra se corrisponde al numero dei votanti. 
  Tutte  queste  operazioni  devono  compiersi   senza   interruzione
nell'ordine indicato. 
  Del compimento e del risultato  di  ciascuna  di  esse  deve  farsi
constare dal processo verbale.