(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 64)
                              Art. 64. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 36) 

 
  La validita' dei voti contenuti nella scheda  deve  essere  ammessa
ogni  qualvolta  se  ne  possa   desumere   la   volonta'   effettiva
dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. 
  Sono nulli i voti contenuti in schede: 
    1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano
la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 
    2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto; 
    3) nelle quali l'elettore ha  espresso  voti  per  un  numero  di
candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che
il voto sia stato espresso sul contrassegno  di  una  lista  e  siano
stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono
validi soltanto i voti per i candidati  della  lista  alla  quale  si
riferisce il contrassegno votato. 
  I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi  in  una
lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.