(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 65)
Art. 65.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56)
S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore di eta' fra gli
eletti ottiene la preferenza.