(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 65)
                              Art. 65. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56) 

 
  S'intendono eletti i  candidati  che  hanno  riportato  il  maggior
numero di voti, ed a parita' di voti il  maggiore  di  eta'  fra  gli
eletti ottiene la preferenza.