(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 66)
                              Art. 66. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57) 

 
  Compiuto  lo  scrutinio,  il  presidente  interpella  gli  elettori
presenti circa il possesso dei requisiti di  eleggibilita'  da  parte
dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo
constare dal verbale i motivi di ineleggibilita',  denunziati  contro
alcuno dei candidati. 
  Il presidente, infine, dichiara il risultato  dello  scrutinio,  lo
certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale,
fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive  decisioni  del
Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75. 
  Il verbale, redatto in duplice  esemplare,  dev'essere  firmato  in
ciascun foglio e sottoscritto,  seduta  stante,  da  tutti  i  membri
dell'Ufficio. 
  Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente. 
  Un esemplare del verbale  viene  depositato  nella  segreteria  del
Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
  L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati  in
un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente  e
da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al  Prefetto,  insieme
col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune
ha piu' di una sezione elettorale, l'invio  e'  fatto  al  presidente
dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo  inoltro
al  Prefetto,  dopo   il   compimento   delle   operazioni   previste
dall'articolo seguente.